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Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa

In questo articolo scendiamo nei dettagli della legge 155/2017, per capire di preciso cosa stabilisce in relazione alla responsabilità degli amministratori, come va a regolare il risarcimento danni e quali azioni compiere per tutelarsi.

Responsabilità degli amministratori secondo la legge 155/2017

All’art. 14 della legge delega viene espressamente specificato “… il dovere dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l’adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale…”.

Appare evidente che uno dei focus sui quali la legge delega si basa risulta essere la continuità aziendale, argomento trattato e definito nell’OIC 11. Già secondo l’OIC è onere della direzione aziendale effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di essere in grado di “continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro”.

La legge delega 155/2017 ha quindi non solo confermato l’importanza della continuità aziendale, ma anche ribadito l’onere e il dovere da parte dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili che possano, in via preventiva, e non a posteriori, identificare una potenziale crisi tale da portare l’impresa nello stato di insolvenza.

PER APPROFONDIRE: Gli indici della crisi d’impresa

Si parla comunque di crisi e non di insolvenza, termini che possono essere strettamente correlati ma con significati e impatti completamente diversi.

  • Per crisi si intende lo stato di difficoltà (ora non si parla più di crisi ma di squilibrio) economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
  • Per insolvenza si intende invece lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

La stessa crisi viene anche definita nel D.lgs. n. 14 del 12/01/2019 come “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. È importante evidenziare come in questa definizione non viene menzionato il termine squilibrio ma inadeguatezza e, non si parla ancora una volta di analisi attuale o passata ma di una situazione futura, prospettica.

Responsabilità degli amministratori: risarcimento danni

In tema di responsabilità degli amministratori, la nuova legge delega ha introdotto nell’art. 2486 del Codice Civile un terzo comma che prevede, qualora accertata la responsabilità degli amministratori, la quantificazione del danno risarcibile.

Come previsto dal nuovo articolo 2486 c.c. qualora non vi sia la prova di un danno il cui importo possa essere quantificato di importo diverso, “il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’art. 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.

Nel caso di indebita prosecuzione dell’attività caratteristica, dove la colpa dell’amministrazione consiste proprio nella prosecuzione dell’attività, il danno è quantificato e corrispondente all’intero disavanzo del periodo. Tale disavanzo è calcolato con la differenza tra due patrimoni netti:

  • il primo determinato alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura;
  • il secondo determinato alla data in cui si verifica la causa di scioglimento di cui all’articolo 2484 n. 4 c.c.

Qualora la perdita di capitale che porta alla causa di scioglimento non sia riconducibile all’art. 2484 n. 4 c.c. ma la causa sia conseguente alla gestione di un amministratore diligente, il secondo valore non deve essere determinato. In questo caso, si avrebbe una determinazione del danno meno penalizzante per l’amministratore.

Va in ogni caso ricordato che vi è sempre la possibilità per l’amministratore di indicare e fornire un diverso valore per dimostrare che il danno patrimoniale è minore rispetto alla differenza tra i due patrimoni netti. Risulta evidente come in questo caso vi sia un’inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore.

L’art 378 c.1 del Dlgs. N.14 del 12/01/2019, in modifica all’art. 2476 c.c., introduce inoltrela possibilità dei creditori di procedere con azioni nei confronti degli amministratoriper l’inosservanza di questi ultimi degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Appare quindi ancora più evidente l’importanza del ruolo dell’amministratore nel caso di inadempimento da parte dell’amministratore stesso.

La continuità aziendale in tempi di Covid-19

Il tema della perdita della continuità aziendale è sempre stato un argomento molto delicato, e attualmente risulta esserlo ancora di più. A causa della pandemia COVID 19 in corso, alcuni fatti e avvenimenti potrebbero avere dei risvolti negativi e deleteri sulle imprese in termine di continuità aziendale.

In aiuto a queste interpretazioni è intervenuto il D.L. 8 aprile 2020 (c.d. decreto liquidità) che pone una sorta di sterilizzazione di tutti quegli effetti che potrebbero avere effetti negativi sulle imprese e che sono stati causati dalla pandemia in corso. In sintesi, la continuità aziendale viene valutata con un’analisi della situazione aziendale pre-crisi economica. In sostanza per tutte le imprese che prima del verificarsi dello stato di emergenza COVID 19 erano in uno stato di salute, vi è la possibilità di continuare a redigere il bilancio secondo il principio del going concern.

Cosa deve fare l’amministratore per favorire la continuità aziendale?

Per tutelare la continuità aziendale, l’amministratore dovrebbe procedere all’implementazione di un adeguato assetto organizzativo, che non deve essere visto meramente da un punto di vista contabile ma anche come un insieme di regole e procedure, nonché figure professionali idonee. Fondamentale è l’implementazione di unidoneo sistema di programmazione, pianificazione e controllo.

L’insieme di tutto questo richiede all’imprenditore una serie di azioni. Per citarne alcune:

  • completa e tempestiva rilevazione delle scritture contabili;
  • corretta e completa rappresentazione dei fatti gestionali;
  • rappresentazione dei dati nel bilancio di esercizio;
  • gestione di informazioni che lo supportino nella scelta della direzione aziendale.

Parallelamente dovrà anche sviluppare un sistema di pianificazione in ottica forward looking che non si limiti solo all’analisi di dati economici ma che sia in grado di analizzare e gestire anche i flussi finanziari in ottica prospettica. Il tutto con l’obiettivo del going concern e della tutela dell’integrità del patrimonio aziendale.

PER APPROFONDIRE: L’analisi dei rischi per prevenire la crisi d’impresa

Tutto questo non deve essere considerato come un ulteriore adempimento burocratico, una nuova ingessatura dell’impresa. L’implementazione o il miglioramento del sistema di controllo di gestione è non solo un’opportunità di tutela dell’amministrazione e degli organi di controllo, ma anche e soprattutto un modo per ottimizzare i processi, ottimizzare le strutture e le fasi con un conseguente miglioramento economico e finanziario dell’attività stessa.

Conclusione

La nuova normativa sul Codice della Crisi d’Impresa da un lato ha avuto il pregio di togliere l’incertezza sulla quantificazione del danno introducendo criteri e metodi specifici, dall’altro modificando l’art. 2486 c.c. ha notevolmente cambiato la posizione degli amministratori in tema di responsabilità.

Sicuramente la legge delega e il successivo D.lgs 14/2019 con le modifiche apportate al Codice Civile, hanno imposto all’azienda di essere in grado di capire in via preventiva l’eventualità di incorrere in uno stato di crisi. Capire che l’impresa, qualora non dovesse prendere determinate decisioni, potrà incorrere in uno stato di crisi, oppure capire che la stessa è già in stato di crisi ma ancora in una fase embrionale, risulta molto importante per intraprendere azioni idonee e tempestive.